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Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminali

Circolare n°: 
103
Data di emissione: 
07/03/2016
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Sede e Succursali
Albo istituzionale
Oggetto: Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminale
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08 e s.m.i.) obbliga il Datore di lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il periodo di esposizione.
Il rischio connesso all’uso di apparecchiature dotate di videoterminale, riferito all’apparato oculovisivo, secondo la normativa vigente, interviene a seguito di utilizzo di dette apparecchiature per almeno 20 ore settimanali.
Non essendo possibile, vista la funzione insostituibile di dette apparecchiature, eliminare il rischio alla fonte, l’unico intervento adottabile appare quello di non superare il predetto limite di esposizione. Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti che utilizzano dette apparecchiature, a limitare l’uso delle stesse per un massimo di 18 ore settimanali.
Qualora non sia possibile, è fatto obbligo di segnalare tale situazione al Dirigente Scolastico. Il lavoratore avrà cura di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.(Vedi Documento di Valutazione dei Rischi, par. 3.3 “classificazione dei rischi” denominato “rischi derivanti dall'uso di videoterminali ).
Analoga cura verrà posta dai docenti e dagli altri lavoratori che dovessero utilizzare apparecchiature munite di videoterminale per ragioni didattiche o di studio.
Si rammenta inoltre che nell’uso delle apparecchiature munite di videoterminale il rischio dell’apparato oculo-visivo è anche connesso al posizionamento della postazione video, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di riflessione e di abbagliamento. Al fine di evitare il rischio connesso è pertanto necessario che i lavoratori interessati assicurino un posizionamento del terminale video secondo i criteri descritti nella relativa scheda di rischio contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi, par. 3.3 “classificazione dei rischi” denominato “rischi derivanti dall'uso di videoterminali (V.D.T.)”.
Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Iole Cimoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)