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Elezione del Consiglio d'Istituto - 13 e 14 novembre 2016

Circolare n°: 
35
Data di emissione: 
22/10/2016
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori degli Alunni
Oggetto: Elezione del Consiglio d’Istituto – 13 e 14 novembre 2016
Domenica,13 Novembre 2016, dalle ore  08:00 alle ore 12:00, e Lunedì, 14 Novembre 2016, dalle ore 08.00 alle ore 13:30, avranno luogo le operazioni di voto per il rinnovo del  Consiglio d’Istituto.
A tal fine richiamiamo sinteticamente le principali norme e  modalità di svolgimento di dette operazioni.
COMPOSIZIONE
-  Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri così suddivisi: 8 rappresentanti del personale insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente Scolastico.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
- I genitori degli alunni o  chi ne fa legalmente le veci
- Il personale di ruolo                                                                                              
- Il personale non di ruolo con supplenza annuale
N.B: Il personale non di ruolo supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
FORMAZIONE DELLE LISTE
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
- I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sede del servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici.
- Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione, in carta semplice, di accettazione dei candidati. Nella dichiarazione deve essere esplicitato che essi non fanno parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Consiglio d’Istituto. Le firme devono essere autenticate.
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo e comunque non devono superare il doppio dei possibili eletti per ciascuna delle componenti.
- Ciascuna lista può essere presentata da almeno 2 elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero non superiore a 20, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 200, da almeno 20 elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 200.
-  Possono essere presentate più liste di una stessa componente nel rispetto dei criteri di formazione sopra riportati.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista possono essere autenticate dal dirigente scolastico, dal docente collaboratore a ciò delegato, dal sindaco o suo delegato,da notaio o cancelliere.
SEGGI ELETTORALI
 - Per ogni plesso è costituito un seggio elettorale, il seggio della sede centrale è quello deputato allo spoglio delle schede.
- Ogni seggio è composto da un Presidente e da due Scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
- Tutte le decisioni  dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del  presidente.
- Non possono far parte del seggi elettorali coloro che sono inclusi in liste di candidati.
- Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio è esonerato dal servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
MODALITÀ DI VOTO
- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore ( non è prevista delega) mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze nel numero di 1 per componente ATA e 2 per componenti docenti e genitori possono essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
- I genitori di più alunni iscritti a classi dello stesso istituto votano per una sola volta.
- Sono ammessi  eventuali ricorsi alla Commissione elettorale composta da cinque membri e istituita dal Dirigente scolastico fin dal 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Facciamo presente che i testi di Riferimento, regolanti la materia, per ogni aspetto sopra non considerato (particolari modalità di svolgimento del voto, eventuali ricorsi, risoluzioni di controversie)  sono quelli dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, modificata e integrata dalle successive OO.MM n 267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998 e successivi.                                                                                            
        Nel ricordare che il Consiglio di Istituto è un organismo indispensabile per il funzionamento della Scuola in quanto delibera su materie importanti che riguardano, ad esempio, il Piano dell’Offerta Formativa e la corretta Amministrazione delle Risorse, sollecitiamo la più ampia e consapevole partecipazione di tutte le componenti scolastiche.
(staccare e riconsegnare firmato)

Il sottoscritto________________________________________________________________, genitore/tutore dell’alunno/a

__________________________ classe ______________

dichiara

di aver ricevuto la circolare n. 35 del  22 ottobre 2016, avente come oggetto "Elezione del Consiglio d’Istituto – 13 e 14

Novembre 2016".

Massa, ________________________

firma__________________________________________________________________

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Iole Cimoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)