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Disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni

Circolare n°: 
12
Data di emissione: 
10/09/2020
Al Personale Docente e ATA
Al sito web
Oggetto: Disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni
PREMESSO CHE
La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: Docenti, personale ATA e Dirigenti scolastici. L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei conti, sez. III, sentenza n. 1623/94). Al Dirigente scolastico spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sulla attività degli operatori scolastici e una attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 del C.C.), per cui è di sua competenza attuare tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Al D.S.G.A spetta predisporre, attraverso il Piano delle Attività, l’organizzazione del personale ATA assicurando l’organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche.
SI TRASMETTE
Il regolamento in materia di vigilanza sugli alunni e si predispongono alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Le misure organizzative indicate concernono la vigilanza degli alunni:
1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. in caso di assenza dei docenti
5. durante l’intervallo/ricreazione;
6. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
7. nel periodo di interscuola: mensa e dopo mensa;
8. durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
9. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.

NORME DI SERVIZIO
a) Ogni docente in servizio sarà presente cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l’eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
b) L’insegnante è il responsabile dell’andamento disciplinare della classe.
c) Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà alla sorveglianza.
d) L’insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente in segreteria o al coordinatore di plesso l’assenza dell’alunno/i assegnato/i per eventuali sostituzioni di insegnanti assenti.
e) La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
f) I Collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli Insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.
g) In particolare i Collaboratori scolastici sono tenuti a:
- vigilare sul tragitto che va dall’entrata dell’edificio scolastico, alle classi e ai piani;
- custodire e sorvegliare l’ingresso della scuola, con apertura e chiusura dello stesso;
- assistere gli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi aiuto per l’accesso alla struttura scolastica e il movimento all’interno di essa;
- presidiare costantemente il proprio piano di servizio compatibilmente con i turni di presenza;
- sorvegliare sempre, e in particolare durante l’intervallo, i servizi igienici;
- avvertire il Dirigente scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al Regolamento di Istituto nonché alle norme di sicurezza;
- assistere gli insegnanti ogni cambio di ora;
1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche.
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13.3.1958 e successive art. 61legge 312/80), durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. Si sottolinea che l’art. 2048, 3° comma del C.C. prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su una colpa presunta (culpa in vigilando) di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, non riscontrabile solo con “prova liberatoria” di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto. Il docente durante l’espletamento delle attività didattiche può allontanarsi temporaneamente dalla classe esclusivamente per giustificati motivi; prima di spostarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta motivata del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Con l’affidamento degli alunni alla istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli “minori” (artt. 2048 e 2043 c.c.) e che pertanto restano “sospesi” per il periodo di tempo connesso all’affidamento steso. Si precisa altresì che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica (ovvero al personale docente) non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso.
2. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula.
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. I docenti della scuola primaria attenderanno gli allievi presso i punti di accoglienza stabiliti e condurranno gli stessi fino alle rispettive aule. I docenti della scuola secondaria attenderanno gli alunni in classe, posizionandosi sull’uscio dell’aula per coadiuvare le operazioni di accesso alle aule. Il docente della prima ora nella scuola primaria e secondaria giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione e, eventualmente, segnalando alla Presidenza, ed al Coordinatore di classe per la secondaria, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose reiterate in particolari giorni o periodiche. I collaboratori scolastici in servizi nel turno vigileranno il passaggio degli alunni in ingresso nell’ario di accesso e nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva tale operazione vigilando sulla classe scoperta tra un cambio e l’altro nel proprio settore di competenza. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva. Se presenti, i docenti di sostegno dovranno garantire la continuità nella sorveglianza. Inoltre, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, son tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula (cinque minuti prima dell’inizio della lezione) interessata, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze di docenti nelle classi e nel caso accompagnare gli alunni nelle aule e vigilare sugli stessi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati, gli stessi collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente.
4. Vigilanza in caso di assenza dei docenti.
Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:
1° docente di sostegno se presente in classe in orario di servizio, salvo situazioni di particolare disagio
2° docente di sostegno a disposizione per assenza dell’alunno/a
3° incarico al docente con ore a disposizione relative alla restituzione di ore utilizzate per richieste di permessi brevi; in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza;
4° docenti di potenziamento
5° eventuali docenti in contemporaneità / compresenza
6° docente disciplinare in caso di compresenza con docente di sostegno (quest’ultimo resta in classe)
7° incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.
8° divisione degli alunni in altre classi.
Al fine di un’efficiente programmazione delle sostituzioni, le fiduciarie devono prevedere la presenza alla prima ora di lezione almeno di un docente di potenziamento e (qualora ci siano) di docenti che abbiano dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti;
- in caso di eccezionalità si provvede alla ripartizione degli alunni e all’assegnazione in altre classi secondo criteri precedentemente definiti.
5. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione
L’intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi interni o esterni all’aula se le condizioni di sicurezza generale lo consentono. La durata dell’intervallo sarà stabilita a seconda delle esigenze didattiche. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio e dai collaboratori scolastici secondo il piano di assegnazione predisposto dal D.S.G.A. Spetta al personale collaboratore scolastico di turno fornire supporto agli insegnanti nella vigilanza ed in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e l’atrio interno di competenza, gli spazi esterni, nonché i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Durante la ricreazione la vigilanza è garantita dai docenti di classe.
6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni.
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dall’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta d’uscita dell’edificio o negli spazi individuati all’uopo, posizionandosi davanti alla scolaresca ed avendo cura di verificarne la consegna alle persone esercitanti la potestà o ai loro delegati purché maggiorenni (si rammenta che la delega deve essere fornita per iscritto con copia del documento di identità del delegante e del delegato). Il delegato al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. Per gli alunni della scuola secondaria di I grado è consentita l’uscita autonoma al termine delle lezioni se le famiglie ne hanno fatto richiesta con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Vigilanza nel periodo di interscuola: mensa, dopo mensa, interscuola
I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Durante la mensa, per ragioni di sicurezza, non è consentito l’ingresso di estranei né agli alunni di uscire per qualsiasi motivo dalla sala. Le classi durante detto intervallo di tempo sono gestite dai rispettivi insegnanti e dai collaboratori scolastici che svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza. Nel caso di assenza di un docente la vigilanza sarà garantita da un altro docente o da un collaboratore scolastico, per un tempo ragionevolmente breve.
8. Vigilanza durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa
Durante il tragitto scuola-palestra-spazio attrezzato esterno, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente, coadiuvato quando possibile, nell’accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori.
9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di almeno un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

NORME DI SICUREZZA
1. È assolutamente vietato l’uso dei cellulari ai ragazzi all’interno dei locali scolastici, durante le attività curricolare, extracurricolare e progettuali. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.
2. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte…
- presenza di porte, finestre, armadi etc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere etc.;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti etc.;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico che dovranno risultare sempre apribili; il collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici etc.;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.
In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni ed istruzioni comportamentali.
Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.
Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marcella Bertocchi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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