Si porta a conoscenza del Personale beneficiario dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza ai familiari con handicap grave, di cui all’art. 33, c. 3, della Legge n. 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge n. 183/2010, che, salvo documentate situazioni di urgenza, è necessario comunicare al Dirigente scolastico, con congruo anticipo, i giorni di permesso che saranno fruiti a tale titolo e con riferimento, ove possibile, all’arco temporale del mese. Ciò al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica e di rendere più agevole il lavoro degli Uffici di Segreteria. In sostanza occorre che l’Ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni.
Al riguardo, si ritiene importante segnalare che l’INPS con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell’01.03.2011, con riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi… ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Sullo stesso tema della programmazione dei permessi è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Pertanto, al fine di evitare la compromissione dell’organizzazione del servizio scolastico si rende necessario concordare preventivamente, ove possibile, con l’Amministrazione la programmazione delle giornate di permesso, per cui si invita il Personale interessato a presentare pianificazioni, mensili o settimanali, di fruizione di tali permessi e comunque, in assenza di tali indicazioni, di comunicare l’assenza con un congruo anticipo di almeno cinque giorni.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, il lavoratore, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.
Si fa presente che il CCNL, all’art. 15, c. 6, prevede che tali permessi “… devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Per quanto concerne il Personale ATA, si rammenta che l'art. 32 del vigente C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 stabilisce che “Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui all'art. 33, c. 3, della L. n.104/1992, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese”.
Inoltre, e solo per il personale Ata, va ricordato che il permesso mensile, nella misura comunque spettante, può essere utilizzato a giornate o, alternativamente, ad ore, attesa la novella introdotta dall’art. 32 del Ccnl del comparto “Istruzione e Ricerca” siglato il 19.04.2018.
Pertanto, specialmente nei casi di comprovata urgenza, il Personale interessato è invitato a voler comunicare in via preventiva alla scrivente – tramite l’applicativo Argo personale - la necessità di fruire dei suddetti permessi mensili.
Occorre precisare che il personale in servizio su più scuole dovrà suddividere percentualmente le richieste di permesso legge 104/92 in base al contratto stipulato con ogni istituzione scolastica.
Per la fruizione dei permessi in caso di part time orizzontale, l’INPS ha più volte confermato che i giorni di permessi sono comunque tre, ma corrispondono alle ore contrattualmente previste.
Per quanto concerne il part-time verticale, ossia quando il lavoratore presta la propria attività lavorativa solo alcuni giorni della settimana (sia ad orario pieno che ridotto) se la percentuale è inferiore al 50% dell’orario di lavoro riferito al proprio profilo (Docente, Ata), il numero dei giorni di permessi spettanti va ridimensionato proporzionalmente, mentre se è superiore al 50% spettano interamente i tre giorni previsti dal CCNL.
Corre l’obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica il numero complessivo delle giornate fruite, ex art. 33, c. 3 della Legge n. 104/1992, da ciascun lavoratore.
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